Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1-bis e 5-bis della legge 29 marzo 2001, n. 137, introdotti dalla presente legge, pari a 33.500.000 euro per l'anno 2007, a 20.600.000 euro per l'anno 2008 e a 23.200.000 euro a decorrere dall'anno 2009 fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi definitivi, si provvede utilizzando le risorse già stanziate per la medesima legge n. 137 del 2001 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, per la parte eccedente tali risorse, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.